ASSISTENZA PREVIDENZIALE

COMMERCIANTI: torna l'indennizzo a chi cessa l'attività

Un indennizzo pari a poco più di 500 euro al mese. Ecco a quanto ammonta il trattamento per gli operatori commerciali che decidono di cessare l’attività. Il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2011, è stato ripristinato con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, comma 490).
L’opportunità è stata nuovamente prevista fino al 31 dicembre 2016 e le istanze possono presentarsi fino al 31 gennaio 2017. Non è assistenza a carico dello Stato, ma autogestione. La concessione dell’indennizzo viene finanziata – fino al 31 dicembre 2018 – con la maggiorazione dello 0,09% dell’aliquota contributiva prevista per i commercianti in attività iscritti all’Inps.

Destinatari
Sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni
E’ necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. Sono necessari altresì:
  • La cessazione definitiva dell’attività;
  • La riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
  • La cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
  • La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Incompatibilità del beneficio
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l’Inps deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.

Misura, durata e modalità di erogazione
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.
Ma su quest’ultimo aspetto il condizionale è d’obbligo, in quanto è necessario attendere che si pronunci prima il Ministero del Lavoro e poi l’Inps con la circolare applicativa.
L’importo – pari quest’anno a 501 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione.
L’Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove ed i vedovi che hanno una rendita di reversibilità.
Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’Inps un’apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.
Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi
versamenti possa restare senza reddito e pensione.
Consigliamo, data la non semplice procedura, di rivolgersi agli uffici del Patronato 50 & PiùEnasco i quali, gratuitamente, dopo un’attenta verifica dei requisiti, possono provvedere alla predisposizione dell’apposita domanda e all’inoltro presso l’Inps.

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CONTRIBUTI REGIONALI - Sclerosi Laterale Amiotrofica


La sclerosi laterale amiotrofica, o SLA, chiamata anche morbo di Lou Gehrig (dal nome di un giocatore di baseball, la cui malattia nel 1939 sollevò l'attenzione pubblica), o malattia di Charcot o malattia dei motoneuroni, è una malattia neurodegenerativa progressiva, che colpisce selettivamente i motoneuroni, sia centrali ("1º motoneurone", a livello della corteccia cerebrale), sia periferici ("2º motoneurone", a livello del tronco encefalico e del midollo spinale).

La Regione Lombardia (con delibera di giunta n° IX / 4139 della seduta 10/10/2012) ha previsto un contributo mensile a sostegno.


I residenti in Provincia di Varese, possono accedere al contributo tramite richiesta dell’interessato, o del tutore/curatore/amministratore di sostegno della
persona affetta da SLA, l’ASL di Varese eroga un contributo mensile spendibile per rispondere ad esigenze specifiche, non ricomprese tra quelle già soddisfatte
dal voucher socio sanitario.

Non possono beneficiare del contributo mensile le persone affette da Sclerosi Laterale
Amiotrofica che conservino normali relazioni sociali e un adeguato livello di autonomia
personale.
Il contributo è incompatibile con il ricovero ordinario a tempo indeterminato in Strutture
Residenziali (RSA, RSD, Strutture Riabilitative, Hospice). Viene sospeso in caso di ricovero
di sollievo nelle strutture sopraelencate, per tutta la durata del ricovero.



Ringraziamo Adriana A. per la preziosa collaborazione e segnalazione.
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti presso i nostri contatti.




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